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Sei un imprenditore ed hai dipendenti?

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Se sei un imprenditore di una realtà aziendale con dipendenti, quindi un datore di lavoro, oppure sei un dirigente datoriale delegato (art. 16 D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.) che organizza con potere decisionale e di spesa un’organizzazione hai necessità di gestire diversi adempimenti utili a garantire l’attuazione delle misure di sicurezza della tua azienda.

Come ti possiamo aiutare?

Nell’ambito delle diverse attività, valutazioni e scadenze previste dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro lo Studio SG SICUREZZA può fornire un importante ed efficace contributo nel predisporre tutto quanto necessario per sollevare il datore di lavoro, o delegato datoriale, dai numerosi adempimenti previsti.
SG SICUREZZA fornisce, dunque, assistenza per supportare il datore di lavoro nel definire l’organizzazione ottimale delle proprie risorse, nell’individuare e valutare gli eventuali interventi strutturali utili a eliminare i rischi o ridurli.
Il qualificato staff di SG SICUREZZA fornisce valutazioni utili a verificare l’osservanza delle disposizioni normative previste per lo specifico contesto produttivo, è in grado di supportare il datore di lavoro nella predisposizione delle valutazioni dei rischi, individuare le necessità formative dei propri lavoratori e proporre uno specifico piano di formazione da svolgere direttamente in azienda.
Tra i numerosi servizi offerti rientrano quelli annessi ai diversi incarichi professionali richiesti dalla normativa vigente: R.S.P.P., COORDINATORE PER LA SICUREZZA e tutti gli adempimenti specifici per i cantieri edili (P.O.S., Pi.M.U.S., etc).

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Gli oneri da cui ti solleviamo:

Al fine di adottare le misure di sicurezza generali e specifiche di prevenzione e protezione nell’ambito della propria realtà aziendale è necessario definire dei ruoli, istituzionalmente previsti, e assicurarsi che il personale individuato sia specificatamente formato per il loro svolgimento.
Nell’ambito di ogni Organizzazione, dunque, a prescindere dalla tipologia contrattuale e dal numero di dipendenti, è necessario procedere alla nomina di:

  • RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Tale professionista, in possesso di specifiche capacità e requisiti professionali (formazione specifica), ha un ruolo determinante nella collaborazione con il datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. La designazione di tale figura rientra nei compiti indelegabili del datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. . Tale incarico può essere assolto direttamente dal datore di lavoro svolgendo apposito corso di formazione di durata variabile a seconda del rischio in cui è ricompresa l’attività.

  • Medico Competente

Tale professionista deve essere nominato e incaricato di effettuare la sorveglianza sanitaria, nei casi previsti, ai lavoratori.

  • RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

L’RLS viene eletto o designato tra i lavoratori e successiva frequenza al corso di 32 ore. Contestualmente il datore di lavoro è tenuto a comunicare all’INAIL, per via telematica, il nominativo del RLS aziendale. Successivamente il RLS deve seguire dei corsi di aggiornamento della formazione con periodicità annuale.

  • Addetti primo soccorso

Nell’ambito del personale aziendale, a seconda del rischio specifico in cui ricade l’azienda, vengono individuati e formati gli addetti al primo soccorso.
La formazione per tale figura è articolata in 12 ore per aziende appartenenti ai gruppi B o C e in 16 ore per quelli del gruppo A. Successivamente la squadra addetti all’emergenza primo soccorso deve seguire dei corsi di aggiornamento con periodicità triennale.

  • Addetti antincendio

Nell’ambito del personale aziendale, a seconda del rischio specifico in cui ricade l’azienda, vengono individuati e formati gli addetti all’antincendio.

La formazione per tale figura è articolata in 4, 8 o 16 ore a seconda che il rischio insorgenza incendi in azienda sia basso, medio o alto. Successivamente la squadra addetti al rischio incendio deve seguire dei periodici corsi di aggiornamento.
Per alcuni luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del DM 10/3/1998, è previsto che i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l’attestato di idoneità tecnica di cui all’art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609. La richiesta per il rilascio dell’attestato di idoneità ai lavoratori in argomento, va inoltrata dai datori di lavoro al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ove ha sede l’unità produttiva.
È necessaria inoltre formazione di base, ai sensi dell’Accordo Stato Regioni (ASR) del 21/12/2011, da svolgere, da parte dei lavoratori, in base al ruolo rivestito nell’organizzazione:

  • Dirigenti

Se sono presenti in azienda, questi partecipano alla formazione della durata di 16 ore. L’aggiornamento formativo per il Dirigente è a frequenza quinquennale.

  • Preposti

Se sono presenti in azienda, questi partecipano alla formazione, aggiuntiva rispetto a quella per lavoratori, della durata di 8 ore. L’aggiornamento formativo per il Preposto è a frequenza quinquennale.

  • Lavoratori

Tutti i Lavoratori devono obbligatoriamente ricevere una formazione in materia di sicurezza sul lavoro, di durata variabile (da 8 a 16 ore a seconda del livello di rischio) e frequentare i successivi aggiornamenti quinquennali.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro, del trasferimento o cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Specifiche categorie di lavoratori, in relazione alle attività che svolgono e alle attrezzature, impianti, opere provvisionali che utilizzano, possono inoltre essere soggetti ad ulteriori interventi di formazione specifica (art. 37, 73 D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. , ASR 22/02/2012, Allegato XXI D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. , etc.).
La definizione dei ruoli aziendali e le specifiche competenze acquisite nell’ambito della formazione efficacemente erogata accompagna il processo di valutazione dei rischi finalizzato a perseguire le misure generali di sicurezza di cui all’art. 15 D.Lgs. 81/08 e s.m. e i. e ottemperare agli obblighi di cui all’art. 18 e 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m. e i.
Ciascuna organizzazione effettua la valutazione dei rischi producendo il DVR (documento valutazione dei rischi) che può fare riferimento ad ulteriori documenti specifici di approfondimento in relazione al rischio aziendale derivante dal settore, dal contesto ambientale e organizzativo:

  • DVR
  • Valutazioni di dettaglio

Se l’organizzazione opera in un contesto di cantiere, rientrante nel Titolo IV del D.Lgs. 814/08 e s.m. e i., il datore di lavoro deve redigere:

e può avere inoltre necessità di predisporre delle valutazioni di dettaglio in relazione alle attività, attrezzature, opere provvisionali, sostanze che intende impiegare:

  • PI.M.U.S. – Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio dei ponteggi,
  • Piano delle emergenze, programma delle demolizioni, procedure operative, etc.;
  • relazioni tecniche progettuali sottoscritte da tecnici abilitati.