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Sei un lavoratore dipendente? Sei stato formato?

Sei un lavoratore dipendente? Sei stato formato?

L’Accordo Stato Regioni 21.12.2011 per la formazione dei lavoratori cosa disciplina precisamente?

L’Accordo disciplina, ai sensi del’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008 e smi la durata, i contenuti minimi e le modalità di formazione, nonché dell’aggiornamento dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e la formazione facoltativa prevista all’art. 21 del D.Lgs 81/2008 specifica delle imprese familiari.


In che modo deve essere organizzata la formazione?

Come previsto dall’art. 37, comma 12 del D.Lgs 81/2008 e smi i corsi di formazione per i lavoratori devono essere realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l’azienda.
Inoltre per ciascun corso si deve prevedere:

  • il soggetto organizzatore del corso (può essere anche il datore di lavoro)
  • un responsabile del progetto formativo (può essere anche il docente stesso)
  • i nominativi dei docenti
  • un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità
  • un registro di presenza dei partecipanti
  • l’obbligo di frequenza del 90% delle ora di formazione previste
  • la declinazione dei contenuti tenendo presenti la differenze di genere, di età, di provenienza e lingua, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Chiunque può tenere i corsi in qualità di docente?

No, i docenti devono possedere requisiti ben precisi esplicitati nel Decreto Interministeriale 06.03.2013.

Come deve essere articolata la formazione dei lavoratori?

Ciascun lavoratore ha l’obbligo di frequentare:

  1. un corso di formazione generale  (art. 37, comma 1 lettera a del D.Lgs 81/2008 e smi) della durata non inferiore alle 4 ore dedicata alla presentazione dei concetti generali in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro;
  2. un corso di formazione specifica (art. 37 comma 1 lettera b e comma 3 art. 37 D.Lgs 81/2008 e smi) di durata minima non inferiore alle 4, 8 o 12 ore in base alla classificazione dei settori riportata nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni stesso (in base all’individuazione di macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007). I contenuti della formazione specifica variano in funzione dei rischi riferiti alle mansioni ed ai possibili danni e alla conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare specifici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda stessa.

E’ previsto un aggiornamento della formazione dei lavoratori?

Sì, l’Accordo Stato Regioni prevede un aggiornamento periodico quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di rischio individuati in base all’Allegato II.

Gli attestati devono riportare informazioni precise?

Sì, l’Accordo Stato Regioni 21.12.2011 prevede che gli attestati di avvenuta formazione riportino le seguenti informazioni:

  • Indicazione del soggetto organizzatore del corso
  • Normativa di riferimento
  • Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
  • Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
  • Periodo di svolgimento del corso
  • Firma del soggetto organizzatore del corso

E’ prevista sanzione in caso di inadempienza?

Si, in particolare l’art. 55, comma 1 lettera c) del D.Lgs 81/2008 e smi prevede che il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da € 1.315,20 a € 5.699,20.
Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati ai sensi dell’art. 55, comma 6 bis del D.Lgs 81/2008 e smi.
La formazione dei lavoratori rappresenta una delle principali misure di prevenzione e protezione volta sia a rendere loro consapevoli dei rischi lavorativi cui sono esposti quotidianamente nello svolgere la propria attività, sia a sensibilizzarli circa le problematiche in materia di sicurezza sul lavoro.
Negli anni il lavoratore ha assunto un ruolo di “parte attiva” all’interno dell’organizzazione aziendale e dunque è fondamentale che tutti gli individui facenti parte di tale organizzazione si impegnino costantemente nella corretta applicazione di tutte le procedure aziendali volte ad una riduzione dei rischi e, quindi, in ultima analisi degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.