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Obbligo del defibrillatore per impianti sportivi e palestre

Obbligo del defibrillatore per impianti sportivi e palestre

Il legislatore italiano, con il c.d. Decreto Balduzzi, ha imposto l’obbligo per palestre e strutture sportive di dotarsi di un defibrillatore DAE semiautomatico. Dalla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2016 – Legge del D.L. 189 del 16/10/2016, inerente agli “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto”, si evince che l’obbligo di munirsi di defibrillatore semiautomatico esterno è stato fissato al 30 giugno 2017.

“Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al turismo e allo sport, dispone la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici e di altri eventuali dispositivi salvavita”.

Ogni palestra o Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) dovrà essere dotata di un Defibrillatore DAE Semiautomatico entro il 30 giugno 2017.

 

Quali sono le società e associazioni sportive dilettantistiche?

Giova rammentare, in proposito che sono considerate società e associazioni sportive dilettantistiche quelle che indicano nella propria denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e assumono una delle seguenti forme:

  1. associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
  2. associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
  3. società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.

L'obbligo non si applica invece alle società dilettantistiche che svolgono attività sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport assimilabili.

Cosa bisogna fare per essere  in regola?

Il decreto in commento chiarisce che l'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita si intende assolto alle seguenti condizioni:

  • qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
  • qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.

In tali casi, specifica il decreto, le associazioni e le società sportive dilettantistiche hanno l'obbligo di accertare, prima dell'inizio delle gare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso, nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida di cui all'allegato E del decreto ministeriale 24 aprile 2013.

Si ricorda che il numero di soggetti da formare è strettamente dipendente dal luogo in cui è posizionato il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone.
I corsi di formazione metteranno in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), anche pediatrico quando necessario.
I corsi sono effettuati da Centri di formazione accreditati dalle singole regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle Linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal D.M. 18 marzo 2011.
Per il personale formato deve essere prevista l'attività di retraining ogni due anni.