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CASSAZIONE | Responsabilita' del Sindaco mancata formazione

CASSAZIONE | Responsabilità del Sindaco mancata formazione

Cassazione Penale, Sez. 7, 02 maggio 2017, n. 20740 – Mancata formazione sul rischio biologico dei lavoratori addetti al depuratore delle acque reflue: responsabilità di un Sindaco

Il Tribunale ha correttamente ritenuto il Sindaco di un Comune, datore di lavoro, tenuto agli obblighi di formazione e informazione rimasti inadempiuti e ciò sulla scorta di due decisive considerazioni:
a) anche se il servizio di depurazione era stato affidato in gestione ad Ente e a quest’ultimo era stata affidata anche la formazione professionale dei lavoratori addetti, il Sindaco era in ogni caso tenuto a vigilare sulla effettiva formazione e informazione dei propri lavoratori dipendenti visto che con tale convenzione veniva trasferita la gestione del depuratore, non la qualità di datore di lavoro;
b) per lo stesso motivo il Tribunale non ha rilevato l'incarico al settore dell'urbanistica di curare le incombenze connesse con l'attuazione delle norme in materia di salute dei lavoratori e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il datore di lavoro, doveva provvedere alla formazione e informazione in materia di rischio biologico dei lavoratori dipendenti addetti al depuratore delle acque reflue.

Il reato commesso consegue dagli obblighi di cui all'art. 278, commi 1 e 4, d.lgs. n. 81 del 2008:
comma 1
Nelle attività per le quali la valutazione …. evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le precauzioni da prendere per evitare l’esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
….
comma 4.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

Il giudice condanna il sindaco al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00.