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Alternanza scuola-lavoro: quali obblighi per il datore di lavoro?

Alternanza scuola-lavoro: quali obblighi per il datore di lavoro?

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta per gli studenti degli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado un’occasione per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento. E’ importante per le aziende ospitanti però conoscere gli obblighi in materia di salute e sicurezza che derivano dall’accogliere presso le proprie unità produttive gli studenti, in modo da apprestare le corrette tutele prevenzionistiche.

 

Il datore di lavoro dell’impresa ospitante deve prima di tutto individuare nel documento di valutazione dei rischi la sussistenza o meno di rischi specifici per le attività svolte in alternanza.

 

L’alternanza scuola-lavoro ha trovato un forte impulso nella legge 13 luglio 2015 n.107, che ha stabilito un monte ore obbligatorio per attivare le esperienze di alternanza scuola-lavoro e coinvolgendo, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione.

 

E' noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro alla stregua del lavoratore. Lo consideri in particolare come equiparato, ovvero articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro: “il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società o dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549(N), e seguenti del Codice Civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro“.

 

Essendo tale, lo studente rappresenta quindi a tutti gli effetti un componente dell’azienda, componente per il quale si applica quanto previsto dalla normativa in materia di rischi, prevenzione, visite, formazione.

La formazione che dovrà seguire lo studente è regolata dall’articolo 37 del TU (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) e dagli Accordi Stato Regioni del 2011. Due in linea generale dovranno essere i momenti formativi. Il primo Formazione generale, il secondo Formazione specifica (Rischio Basso, Medio o Alto), riferita ai rischi e alle caratteristiche del luogo di lavoro che ospiterà lo studente.


La prima, come si può evincere dalle FAQ del Ministero dell’istruzione e dalla guida dell’Inail e del Miur Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola, deve essere assicurata dalla scuola; la seconda dal datore di lavoro o dalla scuola, previo accordo, se questo non fosse in grado di sostenerla.


Come appena detto l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs.81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.