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Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione - compiti e ruoli e responsabilità

Il coordinatore della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori, ai fini di ridurre i rischi sul lavoro.
Quella del coordinatore della sicurezza è una figura chiave per la corretta esecuzione dei lavori: egli svolge compiti importantissimi sia nella fase progettuale che nella fase esecutiva.
Infatti, come previsto dal testo unico per la sicurezza (D.Lgs 81/2008), il coordinatore della sicurezza ha i seguenti ruoli:

  • in fase di progettazione: in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione (CSP)
  • in fase di esecuzione:  in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione (CSE)

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dalla stesso professionista o da professionisti diversi.

Coordinatore della sicurezza, differenza  tra CSP e CSE

Relativamente alla differenza tra CSP e CSE, come previsto nel dettaglio dagli artt. 91 e 92 del dlgs 81/2008, vale quanto segue:

Il CSP redige:

  • il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), il documento mediante il quale si progetta la sicurezza in cantiere (apprestamenti, sfasamento delle lavorazioni, ecc.)
  • il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori

Il CSE verifica:

  • l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo
  • la corretta applicazione delle procedure di lavoro

Compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione


L’art. 92 del D.Lgs 81/2008 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
In particolare, prevede i seguenti compiti a cura del CSE:

  • verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro
  • verificare l’idoneità del POS (piano operativo di sicurezza), da considerare come piano complementare di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo
  • adeguare il PSC e il fascicolo con le caratteristiche dell’opera, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza alle prescrizioni del PSC
  • proporre la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto, se ritenuto opportuno. Al riguardo, se il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dell’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza all’ASL  e alla Direzione Provinciale del Lavoro
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

L’ultimo obbligo è particolarmente importante, perché individua la posizione di garanzia del CSE nel potere/dovere di intervenire direttamente sulle singole lavorazioni pericolose; pertanto nasce in capo al CSE la necessità di frequentare il cantiere con una periodicità compatibile con la possibilità di rilevare le eventuali lavorazioni pericolose.

Quando è necessario nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, deve nominare il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima dell’affidamento dei lavori (art. 90 comma 4 del D.Lgs 81/2008).
Nei casi in cui i lavori siano affidati inizialmente ad un’unica impresa e successivamente l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, diventa obbligatorio la nomina del CSE (art. 90 comma 5 del dlgs 81/2008).

Requisiti del coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza (sia in fase di progettazione che di esecuzione) deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • laurea
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico

Inoltre, il coordinatore della sicurezza deve essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza e deve rispettare gli obblighi dell’aggiornamento previsto.