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Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata a essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Obblighi d'uso

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti, anche di riorganizzazione del lavoro.

Requisiti dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, marcatura CE, che il marchio utilizzato in tutta l’Unione Europea.

I DPI devono:

  • Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
    maggiore;
  • Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  • Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e
    devono essere personali;
  • Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Non sono dispositivi di protezione individuale:

  • Gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
  • Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
  • Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.

Obblighi del datore di lavoro

  • Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
  • Provvede che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • Destina ogni DPI a un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • Rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva di informazioni adeguate
    su ogni DPI;
  • Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi dei lavoratori:

  • I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento  organizzato dal datore di lavoro nei casi necessari
  • I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato
  • Devono prendersi cura dei DPI messi a loro disposizione
  • Non devono apportare alcuna modifica di propria iniziativa
  • Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI
  • I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione